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1)
Successivamente alla
conclusione di un
contratto stipulato
con l’utilizzo delle
proposte di acquisto
e relativo
versamento
dell’imposta di
registro dovuta
sulla caparra le
parti procedono ad
un preliminare di
vendita con
versamento di
acconti sul prezzo,
si deve procedere ad
una nuova
registrazione e
ulteriore versamento
sugli acconti?
Nel caso vengono
stipulate proposte
di acquisto (con
accettazione della
parte) e
successivamente il
preliminare di
vendita, entrambi
sono soggetti a
registrazione con
relativo versamento
dell’imposta di
registro.
Naturalmente la
caparra sarà tassata
allo 0.50% e gli
acconti al 3%.
2) Nel caso le parti
vogliano provvedere
personalmente al
versamento e quindi
alla registrazione
della scrittura,
l’agente immobiliare
come può garantirsi
da eventuali errori
di registrazione?
L’agente
immobiliare, essendo
solidale nel
pagamento, non viene
manlevato da
responsabilità.
3) Nel caso di
preliminare
stipulato dal notaio
con la nostra
presenza come ci si
deve comportare?
Anche il notaio è
solidale con le
parti nel caso di
mancato versamento
della relativa
imposta di registro?
Per la scrittura non
autenticata la
responsabilità
ricade sull’agente
immobiliare;mentre
per la scrittura
privata autenticata
sul notaio.
4) Nel caso dei
contratti di
locazione, siamo
solidali per
l’imposta di
registro per tutta
la durata del
contratto oppure
solo per la prima
annualità?
Siete responsabili
solo per la prima
annualità a meno che
in atto venga pagata
l’imposta per tutte
le annualità fino
alla scadenza del
contratto.
5) Nel caso in cui
una volta registrato
il compromesso le
parti non vadano più
al rogito notarile,
l’imposta di
registro viene
recuperata oppure va
perduta?
L’imposta non può
essere recuperata.
6) I contratti
stipulati con
l’utilizzo della
modulistica FIAIP
possono essere
registrati così come
abitualmente usati o
vanno integrati in
qualche modo?
Si ritiene che
possano essere usati
così come
abitualmente usati.
7) C’è un importo
minimo sul quale
applicare lo 0.50%?
Non c’è un importo
minimo e non si
versa un minimo.
8) Nel caso di
vendita di box auto
costruiti con la
clausola
irrevocabile della
pertinenzialità
derivante da una
convenzione,
perfezionata con
atto notarile, con
il comune in base al
PRG – PUC, una
corrente di pensiero
sostiene che non si
dovrebbe applicare
nella vendita da
parte del
costruttore stesso
l’IVA agevolata del
4% per i possessori
1° casa e al 10%
negli altri casi.
Qual è la retta via?
Nel caso di box
pertinenziali la ci
12/07 ha precisato
che tale immobile
acquisisce la natura
del bene di cui
diviene pertinenza,
pur mantenendo
autonomia fiscale
(qualora sia
pertinenziale di
immobile abitativo,
sarà tassato ad IVA
o esente IVA con
l’imposta di
registro in misura
proporzionale a
seconda se venduto o
meno da impresa
costruttrice nei
quattro anni dalla
costruzione).
L’aliquota IVA da
applicarsi è quella
ordinaria (20%) a
meno che non sia
pertinenza di
immobile acquistato
con agevolazione 1°
casa (in tal caso si
applicano le
aliquote agevolate)
oppure si tratti di
immobile ceduto da
impresa costruttrice
nell’ambito di un
immobile “Tupini”, o
di immobile
costruito ai sensi
della legge Tognoli
o sia un immobile
ristrutturato ceduto
dall’impresa di
ristrutturazione (in
tali ultimi casi si
applica l’aliquota
del 10% - vedi ci
19/2001).
9) Nel preliminare
di compravendita
perfezionato con
l’intervento
dell’agente
immobiliare
corrisponde al vero
che se si espone la
caparra si paga uno
0.50% a fondo
perduto, se invece
si espone la voce
acconto l’aliquota è
del 3% da recuperare
sul dovuto a rogito,
oltre naturalmente
all’importo fisso,
che dovrebbe essere
l’unico esborso in
caso di vendita
soggetta ad IVA?
Si recuperano
entrambi gli importi
a meno che l’atto
non vada a buon
fine. Non si
recupera lo 0.50%
nel caso l’atto sia
soggetto ad IVA.
10) Sempre nel
preliminare di
compravendita quando
compaiono uno od
ulteriori acconti
prima del rogito
notarile (es. stato
avanzamento lavori)
si paga e nel caso
quando, subito o al
verificarsi
dell’evento?
Per quanto concerne
l’imposta di
registro si paga
l’imposta sugli
acconti corrisposti
(non sugli ulteriori
o futuri acconti);
se atto soggetto ad
IVA (es. stato
avanzamento lavori)
il pagamento
comporta l’immediato
obbligo di emissione
della fattura.
11) Vista la
responsabilità in
solido degli agenti
immobiliari chiedevo
quale comportamento
corretto per i
contratti uso estivo
inferiori a 30 gg.
Si deve procedere
alla registrazione o
in questo caso la
responsabilità del
dichiarare il
percepito è
esclusivamente del
proprietario
dell’immobile
locato?
I contratti
inferiori a 30 gg.
non hanno obbligo di
registrazione a meno
che non si avveri
che nell’anno si
siano ripetuti più
contratti
complessivamente
superiori a 30 gg.
verso lo stesso
locatario.
12) Acquirente
persona fisica –
Venditore persona
giuridica nuova
costruzione la
tassazione IVA è
soggetta al Prezzo –
Valore?
Se il venditore è
persona giuridica,
in fattura (sia in
caso di esenzione
che di imponibilità
IVA) deve indicare
il corrispettivo di
vendita. Se poi
l’operazione è
esente IVA e
soggetta ad imposta
di registro in
misura proporzionale
sarà a prezzo –
valore qualora
l’oggetto della
vendita sia un
immobile a
destinazione
abitativa.
13) Nessuna
inibizione derivante
dalla valutazione
automatica subisce
l’attività di
accertamento in
relazione ad atti
per i quali,
nonostante
sussistano i
requisiti della L.
266/05, non sia
stata manifestata
dagli acquirenti la
volontà di applicare
la norma che
consente la
tassazione in base
al valore
automatico?
In
assenza della
manifestazione di
volontà non si
applica la norma che
consente la
tassazione in base
al valore
automatico.
14) Per quanto
concerne gli acconti
da versare in epoche
successive alla
sottoscrizione del
preliminare, ma già
menzionati in
quest’ultimo si deve
calcolare l’imposta
di registro anche
sugli stessi?
Gli acconti futuri,
anche se si trovano
indicati nel
preliminare non
vengono tassati. Se
trattasi di atto a
condizione
sospensiva si
tassano gli acconti
quando si verifica
la condizione.
15) Nel caso in cui
una società SAS
acquista all’asta un
immobile abitativo,
non lo ristruttura e
dopo un anno lo
rivende ad un
privato la
compravendita è
esente IVA?
Si è esente IVA
perché vende un
immobiliare di
rivendita e non chi
ha costruito o
ristrutturato (non è
rilevante la vendita
al privato, mentre
lo sarebbe se fosse
stato un immobile
strumentale). |