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ICI

Chi deve pagare l'ICI
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
* dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
* dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
* dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
* dai concessionari di aree demaniali.


Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
·    se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'Ici deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma separatamente);
·    se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'Icideve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
·    se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione.


Chi non deve pagare l'ICI
Non pagano l'ICI:
l'inquilino, in quanto paga il proprietario;
il nudo proprietario, in quanto paga l'usufruttuario;
il comodatario (cioè la persona a cui il proprietario, per esempio i genitori, lascia usare gratuitamente un bene), in quanto paga il proprietario-comodante.
In caso di compravendita, il venditore deve pagare l'ICI per il periodo precedente la stipula del contratto definitivo di vendita, anche se abbia concesso all'acquirente il possesso dell'immobile prima di tale data.
precisazioni sul pagamento per l'anno d'imposta 2008
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.08 del Decreto legge n. 93 del 27.05.08, il Servizio Accertamento delle entrate: Area I.C.I., comunica:
Abitazioni principali
Per l'anno di imposta 2008 le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, nonché le pertinenze delle medesime, sono escluse dal pagamento dell'imposta.
Altri immobili
Si rammenta che - ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 504/1992 - nelle more dell'approvazione delle aliquote di imposta da parte del Comune, il contribuente può effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2008, applicando le aliquote dell'anno 2007 (aliquota del 5,4 per mille e detrazione di € 154,94 per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e loro pertinenze; aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali).
Versamenti
Il pagamento dell'imposta va effettuato mediante versamento diretto alla EQUITALIA POLIS S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli - via Roberto Bracco n° 20, ovvero su c/c postale n° 88628029 intestato a: EQUITALIA POLIS SPA NA - ICI.

Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate di cui la prima (acconto) entro il 16 giugno 2008, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Se l'importo dell'imposta dovuta è inferiore a €. 12,00 il versamento non va effettuato. Il pagamento dell'imposta può essere, altresì, effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 giugno 2008. In caso di pagamento dell'imposta in unica soluzione, sul bollettino di conto corrente postale vanno barrate entrambe le caselle di acconto e saldo.
 

Pagamento con modello F24
I contribuenti possono effettuare il versamento ICI anche utilizzando il modello F24. Codice Comune: F839
Codici Tributo: Abitazione principale: 3901, Terreni agricoli: 3902, Aree fabbricabili: 3903, Altri fabbricati: 3904.

Pagamenti ICI on-line
Si fa presente che è possibile effettuare il pagamento on line sia sul sito www.equitaliapolis.it, sia sul sito www.poste.it. Per accedere al servizio, i Signori Contribuenti avranno cura di consultare i siti citati ove troveranno tutte le informazioni necessarie al pagamento "on line" dell'imposta anche con riferimento alle commissioni di pagamento.
ICI Base imponibile
La base imponibile su cui pagare l'imposta è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per:
140 se si tratta di fabbricati del gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che dal 3 ottobre 2006 questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento.
100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
34 per i fabbricati della categoria C/1
Aree fabbricabili: la base imponibile si calcola sul valore venale (valore di mercato).
Terreni agricoli: la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
 

Calcolo Ici
L'Ici si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata con delibera dal Comune in cui è situato l'immobile.
L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno per i quali si è posseduto l'immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni;
non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Si possono verificare situazioni particolari, a seguito di compravendita, locazione o della variazione di destinazione d'uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
E' considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.
Ecco alcuni esempi di calcolo dell'ICI:
Aliquote Ici
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni
Immobili oggetto di sanatoria edilizia
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la dichiarazione Ici.
Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della rendita dell'immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il tributo.
Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di

2,00 € per metro quadrato di opera edilizia condonata.
I contribuenti devono presentare la dichiarazione Ici per l'opera da condonare indicando nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie all'ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi alla tipologia di fabbricati.
 

Immobili adibiti ad abitazione principale
Da questo mese di giugno 2008 l'Ici per l'abitazione principale è abolita.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Se il contribuente avesse stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
 

Ici e pertinenze
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
Pagamento e scadenza ICI 2008
L'ICI deve essere versata in due rate:
· 1. la prima, da pagare entro il 16 giugno 2008, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
· 2. la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2008, si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l'agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente o il modulo F24. E' prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l'immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.


L'ICI per i residenti all'estero
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l'Ici in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con l'aggiunta degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.
 

Dichiarazione ICI
Dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, per terreni e fabbricati - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è stato parzialmente soppresso a seguito della dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio, che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).
Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE - Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato ai fabbricati, deve essere riportata per ogni immobile l'Ici dovuta l'anno precedente.

 
 
 
 

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