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Chi
deve
pagare
l'ICI
L'imposta
comunale
sugli
immobili
deve
essere
pagata:
* dai
proprietari
di
fabbricati,
aree
edificabili
e
terreni
agricoli
situati
nel
territorio
dello
Stato;
* dai
titolari
di
diritti
reali di
godimento
(usufrutto,
uso,
abitazione,
enfiteusi,
superficie)
sugli
stessi
beni;
* dai
locatari
in caso
di
locazione
finanziaria
(leasing);
* dai
concessionari
di aree
demaniali.
Nell'applicazione
dell'imposta
possono
verificarsi
diversi
casi:
· se
l'immobile
è
posseduto
da più
proprietari,
l'Ici
deve
essere
ripartita
proporzionalmente
tra loro
in base
alle
quote di
proprietà,
e
versata
separatamente
(ad
esempio,
per una
casa
cointestata
a marito
e
moglie,
entrambi
devono
versare
l'Ici ma
separatamente);
· se
l'immobile
è
gravato
da un
diritto
reale di
godimento,
l'Icideve
essere
pagata
da chi
gode di
tale
diritto,
in
proporzione
alla sua
quota.
Per
esempio,
con un
usufrutto
del 25%
l'imposta
sarà a
carico
dell'usufruttuario
per
questa
percentuale
e del
proprietario
per il
restante
75%,
mentre
se
l'usufrutto
è totale
l'imposta
è per
intero a
carico
dell'usufruttuario;
· se
l'immobile
è in
multiproprietà,
l'Ici
deve
essere
pagata
dall'amministratore
del
condominio
o della
comunione.
Chi
non deve
pagare
l'ICI
Non
pagano
l'ICI:
l'inquilino,
in
quanto
paga il
proprietario;
il nudo
proprietario,
in
quanto
paga
l'usufruttuario;
il
comodatario
(cioè la
persona
a cui il
proprietario,
per
esempio
i
genitori,
lascia
usare
gratuitamente
un
bene),
in
quanto
paga il
proprietario-comodante.
In caso
di
compravendita,
il
venditore
deve
pagare
l'ICI
per il
periodo
precedente
la
stipula
del
contratto
definitivo
di
vendita,
anche se
abbia
concesso
all'acquirente
il
possesso
dell'immobile
prima di
tale
data.
precisazioni
sul
pagamento
per
l'anno
d'imposta
2008
A seguito
della
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
n. 124
del
28.05.08
del
Decreto
legge n.
93 del
27.05.08,
il
Servizio Accertamento
delle
entrate:
Area
I.C.I.,
comunica:
Abitazioni
principali
Per
l'anno
di
imposta
2008 le
abitazioni
principali
di
categoria
catastale
A2, A3,
A4, A5,
A6 e A7,
nonché
le
pertinenze
delle
medesime,
sono
escluse
dal
pagamento
dell'imposta.
Altri
immobili
Si
rammenta
che - ai
sensi
dell'articolo
10,
comma 2,
del
decreto
legislativo
504/1992
- nelle
more
dell'approvazione
delle
aliquote
di
imposta
da parte
del
Comune,
il
contribuente
può
effettuare
il
pagamento
dell'imposta
dovuta
per
l'anno
2008,
applicando
le
aliquote
dell'anno
2007
(aliquota
del 5,4
per
mille e
detrazione
di €
154,94
per le
abitazioni
principali
di
categoria
catastale
A1, A8 e
A9 e
loro
pertinenze;
aliquota
ordinaria
del 7
per
mille
per
tutti
gli
immobili
diversi
dalle
abitazioni
principali).
Versamenti
Il
pagamento
dell'imposta
va
effettuato
mediante
versamento
diretto
alla
EQUITALIA
POLIS
S.p.A. -
Agente
della
Riscossione
per la
Provincia
di
Napoli -
via
Roberto
Bracco
n° 20,
ovvero
su c/c
postale
n°
88628029
intestato
a:
EQUITALIA
POLIS
SPA NA -
ICI.
Il
versamento
dell'imposta
va
effettuato
in due
rate di
cui la
prima
(acconto)
entro il
16
giugno
2008,
per un
importo
corrispondente
al 50%
dell'imposta
dovuta.
La
seconda
rata
deve
essere
versata
dal 1°
al 16
dicembre
2008, a
saldo
dell'imposta
dovuta
per
l'intero
anno. In
base a
quanto
disposto
dall'art.
1, c.
166,
della
legge
296/2006
il
pagamento
dell'imposta
deve
essere
effettuato
con
arrotondamento
all'euro
per
difetto
se la
frazione
è
inferiore
a 49
centesimi,
ovvero
per
eccesso
se
superiore
a detto
importo.
Se
l'importo
dell'imposta
dovuta è
inferiore
a €.
12,00 il
versamento
non va
effettuato.
Il
pagamento
dell'imposta
può
essere,
altresì,
effettuato
in
un'unica
soluzione,
entro il
16
giugno
2008. In
caso di
pagamento
dell'imposta
in unica
soluzione,
sul
bollettino
di conto
corrente
postale
vanno
barrate
entrambe
le
caselle
di
acconto
e saldo.
Pagamento
con
modello
F24
I
contribuenti
possono
effettuare
il
versamento
ICI
anche
utilizzando
il
modello
F24.
Codice
Comune:
F839
Codici
Tributo:
Abitazione
principale:
3901,
Terreni
agricoli:
3902,
Aree
fabbricabili:
3903,
Altri
fabbricati:
3904.
Pagamenti
ICI
on-line
Si fa
presente
che è
possibile
effettuare
il
pagamento
on line
sia sul
sito
www.equitaliapolis.it,
sia sul
sito
www.poste.it.
Per
accedere
al
servizio,
i
Signori
Contribuenti
avranno
cura di
consultare
i siti
citati
ove
troveranno
tutte le
informazioni
necessarie
al
pagamento
"on line"
dell'imposta
anche
con
riferimento
alle
commissioni
di
pagamento.
ICI
Base
imponibile
La base
imponibile
su cui
pagare
l'imposta
è data
dalla
rendita
catastale
dell'immobile,
rivalutata
del 5%,
moltiplicata
per:
140 se
si
tratta
di
fabbricati
del
gruppo
catastale
B
(collegi,
convitti,
ecc.).
Si
ricorda
che dal
3
ottobre
2006
questo
coefficiente
è stato
rivalutato
nella
misura
del 40
per
cento.
100 per
i
fabbricati
dei
gruppi
catastali
A e C
(con
esclusione
delle
categorie
A/10 e
C/1);
50 per i
fabbricati
del
gruppo
catastale
D e
della
categoria
A/10;
34 per i
fabbricati
della
categoria
C/1
Aree
fabbricabili:
la base
imponibile
si
calcola
sul
valore
venale
(valore
di
mercato).
Terreni
agricoli:
la base
imponibile
è data
dal
reddito
dominicale,
rivalutato
del 25%,
moltiplicato
per 75.
Per i
fabbricati
del
gruppo
catastale
D non
iscritti
in
catasto
posseduti
interamente
da
imprese
e
contabilizzati
distintamente,
il
valore è
calcolato
dal
costo
risultante
dalle
scritture
contabili
al lordo
delle
quote di
ammortamento
maggiorato
con
l'applicazione
di
appositi
coefficienti.
Calcolo
Ici
L'Ici si
calcola
applicando
alla
base
imponibile
l'aliquota
fissata
con
delibera
dal
Comune
in cui è
situato
l'immobile.
L'Ici si
paga
proporzionalmente
ai mesi
dell'anno
per i
quali si
è
posseduto
l'immobile.
Si
calcola
per
intero
il mese
nel
quale il
possesso
si è
prolungato
per
almeno
15
giorni;
non si
calcola
il mese
in cui
il
possesso
è durato
meno di
15
giorni.
Si
possono
verificare
situazioni
particolari,
a
seguito
di
compravendita,
locazione
o della
variazione
di
destinazione
d'uso
dell'immobile
(casa
adibita
ad
abitazione
principale).
Per
suddividere
l'imposta
in base
al
periodo
di
possesso,
il
proprietario
deve
calcolare
l'imposta
dovuta
per
l'intero
anno
dividere
il
risultato
per
dodici e
moltiplicarlo
per il
numero
dei mesi
di
possesso
dell'immobile.
E'
considerato
un mese
intero
il
possesso
per
almeno
15
giorni.
Ecco
alcuni
esempi
di
calcolo
dell'ICI:
Aliquote
Ici
Le
aliquote
e le
detrazioni
sono
deliberate
ogni
anno dai
Comuni
Immobili
oggetto
di
sanatoria
edilizia
Per i
fabbricati
oggetto
di
regolarizzazione
degli
illeciti
edilizi
i
contribuenti,
entro il
30
aprile
2006,
hanno
presentato
la
richiesta
di
accatastamento
nonché
la
dichiarazione
Ici.
Ciò
significa
che
avendo
presentato
la
richiesta
di
attribuzione
di
rendita
con il
DOC-FA,
il
contribuente
entro il
30
giugno è
in
possesso
della
rendita
dell'immobile
condonato
e quindi
è in
grado di
calcolare
correttamente
il
tributo.
Inoltre,
a tale
data,
qualora
non sia
già
stato
effettuato,
il
contribuente
deve
anche
fare il
conguaglio
tra
quanto
dovuto
tenendo
conto
della
rendita
effettiva
e quanto
versato
in
acconto
per gli
anni
precedenti
sulla
base di
2,00 €
per
metro
quadrato
di opera
edilizia
condonata.
I
contribuenti
devono
presentare
la
dichiarazione
Ici per
l'opera
da
condonare
indicando
nelle
Annotazioni
contenute
nel
modello
di
dichiarazione
tutte le
informazioni
necessarie
all'ente
locale
per
verificare
la
correttezza
degli
adempimenti
relativi
alla
tipologia
di
fabbricati.
Immobili
adibiti
ad
abitazione
principale
Da
questo
mese di
giugno
2008
l'Ici
per
l'abitazione
principale
è
abolita.
Per
abitazione
principale
si
intende
quella
nella
quale il
contribuente
ha la
residenza
anagrafica.
Se il
contribuente
avesse
stabilito
la
propria
residenza
in un
immobile
diverso
da
quello
in cui
dimora
abitualmente,
può
usufruire
per
quest'ultimo
delle
agevolazioni
per
l'abitazione
principale
a
condizione
che
riesca a
dimostrarne
al
Comune
l'utilizzo
in modo
abituale.
Ici e
pertinenze
Dal 1°
gennaio
2001
alle
pertinenze
è
riservato
lo
stesso
trattamento
fiscale
dell'abitazione
principale.
Pagamento
e
scadenza
ICI 2008
L'ICI
deve
essere
versata
in due
rate:
· 1. la
prima,
da
pagare
entro il
16
giugno
2008, è
pari al
50%
dell'imposta
dovuta
per
l'anno e
si
calcola
in base
all'aliquota
e alle
detrazioni
dell'anno
precedente;
· 2. la
seconda
rata, da
pagare a
saldo
tra il
1° e il
16
dicembre
2008, si
calcola
con
l'applicazione
delle
aliquote
e delle
detrazioni
deliberate
per
l'anno
in
corso,
sottraendo
poi
quanto
versato
in
acconto.
E'
possibile
anche
pagare
l'ICI in
unica
soluzione,
entro il
termine
previsto
per
l'acconto,
se si
applicano
le
aliquote
e le
detrazioni
stabilite
dal
Comune
per
l'anno
in
corso.
In caso
di più
immobili
posseduti
nello
stesso
Comune,
è
sufficiente
un unico
versamento
per
l'ICI
complessivamente
dovuta.
Se si
posseggono
immobili
situati
in
Comuni
diversi,
si
devono
effettuare
versamenti
distinti
per ogni
Comune.
Il
pagamento
va
effettuato
presso
gli
uffici
postali
o
l'agente
della
riscossione
oppure
presso
le
banche
convenzionate,
salvo
diverse
disposizioni
del
Comune.
Il
pagamento
può
essere
effettuato
con il
bollettino
di conto
corrente
o il
modulo
F24. E'
prevista
inoltre
la
possibilità
di
effettuare
il
versamento
tramite
il
servizio
telematico
gestito
da Poste
italiane
spa. In
questo
caso il
contribuente
riceve
la
conferma
dell'avvenuta
operazione
presso
la
propria
casella
di posta
elettronica,
nella
quale è
riportata
l'immagine
virtuale
del
bollettino.
Inoltre,
a
decorrere
dal 1°
maggio
2007,
tutti i
contribuenti
potranno
pagare
il
tributo
comunale
utilizzando
il
modello
F24 ed
avranno
la
possibilità
di poter
compensare
il
debito
ICI con
eventuali
crediti
in
imposte
erariali
risultanti
dalla
dichiarazione
dei
redditi.
L'ICI
per i
residenti
all'estero
Le
persone
fisiche
non
residenti
nel
territorio
dello
Stato
possono
pagare
l'Ici in
unica
soluzione,
dal 1°
al 16
dicembre,
con
l'aggiunta
degli
interessi
del 3%.
Si
ricorda
che per
i
cittadini
italiani
residenti
all'estero
si
considera
direttamente
adibito
ad
abitazione
principale
l'immobile
posseduto
a titolo
di
proprietà
o di
usufrutto
in
Italia,
a
condizione
che non
risulti
locato.
Dichiarazione
ICI
Dal 2008
l'obbligo
di
presentare
la
dichiarazione
ai fini
dell'Ici,
per
terreni
e
fabbricati
- per i
casi di
variazione
o
acquisto
durante
l'anno -
è stato
parzialmente
soppresso
a
seguito
della
dichiarazione
contenuta
nel
Provvedimento
del 18
dicembre
2007
dell'Agenzia
del
Territorio,
che ha
attestato
l'effettiva
operatività
del
sistema
di
circolazione
e
fruizione
dei dati
catastali
per i
Comuni.
La
dichiarazione
ICI
rimarrà
in
vigore
solamente
per
ottenere
riduzioni
d'imposta
relativamente
a
fabbricati,
inagibili
o
inabitabili,
o quando
gli
elementi
da
considerare
ai fini
della
determinazione
del
tributo
dipendano
da atti
(relativi
a
diritti
sugli
immobili,
alla
trascrizione,
all'iscrizione
e
all'annotazione
nei
registri
immobiliari,
alla
voltura
catastale)
per i
quali
non sono
applicabili
le
procedure
telematiche
(che
prevedono
il
modello
unico
informatico).
Conseguentemente
nel caso
in cui
permanga
l'obbligo
della
dichiarazione
Ici,
questa
deve
essere
presentata
entro i
termini
per la
presentazione
della
dichiarazione
dei
redditi.
ATTENZIONE
- Nella
dichiarazione
dei
redditi,
nel
quadro
dedicato
ai
fabbricati,
deve
essere
riportata
per ogni
immobile
l'Ici
dovuta
l'anno
precedente. |