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Plusvalenza
immobiliare
Quando e
Perché
!!
L'art. 1
comma
496
della
legge
finanziaria
2006,
prevedeva
che i
guadagni
avuti
con la
cessione
a titolo
oneroso
di beni
immobili
dovevano
essere
tassati
come
PLUSVALENZA
immobiliare,
che
prevedeva
una
imposta
sostitutiva
del
12,50 %
sul
valore
del
“GUADAGNO”.
La
tassazione
sulle
plusvalenze
immobiliari
ha il
compito
di
contrastare
le
speculazioni
immobiliari,
cioè
prevede
una
tassa
che
ormai è
passata
dal
12,50%
al 20%,
per
effetto
del
decreto
legge n.
262 del
3
ottobre
2006,
che si
applicherà
ai
guadagni
avuti
con
cessioni
di
immobili
a titolo
oneroso
effettuati
nei
cinque
anni
successivi
all'acquisto.
Prima
dell'entrata
in
vigore
del
D.Lgs n
223 del
4 luglio
2006
(decreto
BERSANI),
la
tassazione
sulle
plusvalenze
immobiliari,
non
trovava
applicazione
su
quelle
cessioni
di
cespiti
immobiliari
avuti in
proprietà
per
donazione.
Essendo
questo
uno
strumento
adoperato
per
eludere
la
tassazione
il sopra
citato
decreto
ha
allargato
la
tassazione
anche a
quelle
cessioni
di
immobili
avuti in
proprietà
per atti
di
donazione
e
successivamente
venduti
nei
cinque
anni
successivi.
L'Agenzia
delle
Entrate
con una
risoluzione
cioè la
n. 78
del 31
marzo
2003 ha
indicato
che la
ratio
della
norma
non è
quella
di
“assoggettare
a
tassazione
tutti
gli
incrementi
di
ricchezza
prodotti
da
cessioni
di
cespiti
immobiliari
a titolo
oneroso”,
ma
quella
di
assoggettare
a
tassazione
esclusivamente
le
“rivalutazioni
dei
capitali
impiegati
per fini
di
risparmio
o
speculazione”,
per
questo
motivo
la
plusvalenza
assume
rilevanza
ai fini
della
tassazione
solo se
si
verificano
alcune
condizioni
e cioè:
L'immobile
deve
essere
ceduto a
titolo
oneroso,
cioè
compravendita,
permuta
o
conferimento
in
società;
L'immobile
deve
essere
stato a
suo
tempo
acquistato
a titolo
oneroso,
o per
donazione
(quindi
non per
successione),
o
costruito
dal
soggetto
che
procede
alla
vendita;
L'immobile
deve
essere
ceduto
prima
dei
cinque
anni
dall'acquisto,
dalla
costruzione
o
donazione.
I cinque
anni
devono
essere
determinati
con
riferimento
alla
data di
acquisto
e di
alienazione
del bene
e non
alla
data del
pagamento
o
dell'incasso
del
corrispettivo.
Nel caso
di
cessione
di
immobile
avente
come
titolo
di
proprietà
una
donazione,
la
plusvalenza
si
calcola
tra il
corrispettivo
della
cessione
ed costo
di
costruzione
o di
acquisto
del
donante.
A finchè
la
plusvalenza
non
abbia
effetti
rilevanti
ai fini
di
tassazione,
l'immobile
– se
urbano -
deve
essere
stato
adibito
per la
maggior
parte
del
periodo
di
possesso,
come
abitazione
principale
da parte
del
proprietario
o di un
suo
familiare.
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