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Plusvalenza

Plusvalenza immobiliare Quando e Perché !!
L'art. 1 comma 496 della legge finanziaria 2006, prevedeva che i guadagni avuti con la cessione a titolo oneroso di beni immobili dovevano essere tassati come PLUSVALENZA immobiliare, che prevedeva una imposta sostitutiva del 12,50 % sul valore del “GUADAGNO”. La tassazione sulle plusvalenze immobiliari ha il compito di contrastare le speculazioni immobiliari, cioè prevede una tassa che ormai è passata dal 12,50% al 20%, per effetto del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, che si applicherà ai guadagni avuti con cessioni di immobili a titolo oneroso effettuati nei cinque anni successivi all'acquisto. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n 223 del 4 luglio 2006 (decreto BERSANI), la tassazione sulle plusvalenze immobiliari, non trovava applicazione su quelle cessioni di cespiti immobiliari avuti in proprietà per donazione. Essendo questo uno strumento adoperato per eludere la tassazione il sopra citato decreto ha allargato la tassazione anche a quelle cessioni di immobili avuti in proprietà per atti di donazione e successivamente venduti nei cinque anni successivi. L'Agenzia delle Entrate con una risoluzione cioè la n. 78 del 31 marzo 2003 ha indicato che la ratio della norma non è quella di “assoggettare a tassazione tutti gli incrementi di ricchezza prodotti da cessioni di cespiti immobiliari a titolo oneroso”, ma quella di assoggettare a tassazione esclusivamente le “rivalutazioni dei capitali impiegati per fini di risparmio o speculazione”, per questo motivo la plusvalenza assume rilevanza ai fini della tassazione solo se si verificano alcune condizioni e cioè: L'immobile deve essere ceduto a titolo oneroso, cioè compravendita, permuta o conferimento in società; L'immobile deve essere stato a suo tempo acquistato a titolo oneroso, o per donazione (quindi non per successione), o costruito dal soggetto che procede alla vendita; L'immobile deve essere ceduto prima dei cinque anni dall'acquisto, dalla costruzione o donazione. I cinque anni devono essere determinati con riferimento alla data di acquisto e di alienazione del bene e non alla data del pagamento o dell'incasso del corrispettivo. Nel caso di cessione di immobile avente come titolo di proprietà una donazione, la plusvalenza si calcola tra il corrispettivo della cessione ed costo di costruzione o di acquisto del donante. A finchè la plusvalenza non abbia effetti rilevanti ai fini di tassazione, l'immobile – se urbano - deve essere stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso, come abitazione principale da parte del proprietario o di un suo familiare.

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